Art. 25

LEGGE 4 dicembre 1956, n. 1450

In vigore dal 20 gen 1957
La pensione ai superstiti decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della morte dell'iscritto o del pensionato. Nel caso di nascita di figlio postumo, l'aliquota di pensione a lui spettante decorre dal primo giorno del mese successivo a quello, della nascita.
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