Art. 27
LEGGE 4 dicembre 1956, n. 1450
In vigore dal 20 gen 1957
L'iscrizione al Fondo e l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti non possono in nessun caso coesistere per gli stessi periodi di tempo e per uno stesso rapporto di lavoro, tanto per effetto di contribuzione obbligatoria, quanto per effetto di versamenti volontari.
L'iscritto, qualora sia in servizio presso le aziende di cui all', non può essere autorizzato ad effettuare versamenti volontari nell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia e i superstiti neppure nel caso in cui l'assicurazione stessa sia stata in tutto o in parte effettuata in dipendenza di rapporti di lavoro diversi da quelli indicati nell' citato.
Tale autorizzazione, se in corso alla data di assunzione in servizio presso le aziende predette, si intende automaticamente revocata a decorrere dalla data stessa.
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