Art. 31

LEGGE 4 dicembre 1956, n. 1450

In vigore dal 20 gen 1957
La maggiorazione per i figli di cui all', comma terzo, spetta dal 1 gennaio 1953 ai titolari di pensione diretta liquidata con decorrenza anteriore a tale data, ferma restando per i figli invalidi la disposizione di cui al secondo comma dell'. I supplementi di pensione, a carico dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, di cui all', spettano anche ai titolari di pensioni liquidate a norma del regolamento approvato con il regio decreto 24 luglio 1931, n. 1098, modificato con decreto legislativo 23 marzo 1946, n. 305, e con la legge 7 dicembre 1949, n. 904, sempre che essi costituiscano per gli interessati un trattamento più favorevole rispetto a quello attualmente percepito allo stesso titolo. Il diritto dei genitori al rimborso dei contributi, nel caso previsto dall'; è riconosciuto in relazione agli eventi successivi al 31 dicembre 1952.
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