Art. 35
LEGGE 4 dicembre 1956, n. 1450
In vigore dal 20 gen 1957
Le pensioni dirette, indirette o di riversibilità, che debbano ancora essere liquidate con decorrenza compresa tra il 1 gennaio 1948 e il 31 marzo 1949, sono calcolate in base alla retribuzione annua che si ottiene raddoppiando gli elementi della retribuzione indicati nel primo comma dell' e percepiti in relazione agli ultimi sei mesi di effettivo servizio anche se compiuto in parte anteriormente al 1 gennaio 1948. Le pensioni stesse sono maggiorate a norma dell'.
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