Art. 33
LEGGE 4 dicembre 1956, n. 1450
In vigore dal 20 gen 1957
Coloro i quali siano stati ammessi alla contribuzione volontaria al Fondo in base alle norme precedentemente in vigore, hanno facoltà di integrare il contributo annuo corrisposto a proprio carico dal 1 gennaio 1948, o dalla data di cessazione dal servizio, se posteriore, fino a concorrenza dei seguenti elementi della retribuzione alla quale avrebbero avuto diritto, in relazione alla qualifica e all'anzianità di servizio raggiunte al momento della risoluzione del rapporto di lavoro, sulla base del contratto di lavoro in vigore nel novembre 1948: minimo contrattuale di stipendio o di salario, aumenti di merito e ad personam; compenso ai notturnisti per la 8ª e la 9ª ora di lavoro; indennità di connessione con le maestranze; un dodicesimo della retribuzione mensile; costituita dagli elementi predetti, a titolo di quota della tredicesima mensilità.
Gli iscritti di cui al comma precedente, dalla data di entrata in vigore della presente legge, hanno inoltre facoltà di integrare il contributo a proprio carico nella misura risultante dalla aggiunta di una aliquota corrispondente alla indennità di contingenza che avrebbero percepito alla data stessa qualora fossero rimasti in servizio con la qualifica, l'anzianità e la retribuzione indicate nel comma medesimo.
All'integrazione del contributo volontario, nella misura di cui al primo comma o in entrambe le misure previste dal presente articolo, dovrà essere provveduto, a pena di decadenza, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
A coloro i quali siano stati ammessi alla contribuzione volontaria del Fondo in base alle norme precedentemente in vigore e che non abbiano raggiunto, alla data di entrata in vigore della presente legge, quindici anni di iscrizione al Fondo, non si applica la norma di cui al secondo comma dell', fino al raggiungimento dei predetti, quindici anni di iscrizione.
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