Art. 7

LEGGE 31 marzo 1956, n. 293

In vigore dal 12 mag 1956
Le funzioni di sindaci nei confronti del Fondo sono esercitate dal Collegio sindacale di cui all' del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, modificato con il decreto legislativo 13 maggio 1947, n. 436.
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