Art. 4
LEGGE 31 marzo 1956, n. 293
In vigore dal 12 mag 1956
A decorrere dal 1 gennaio 1949, per i servizi prestati presso le aziende indicate al precedente , il trattamento di cui alla presente legge assorbe e sostituisce i trattamenti di previdenza per invalidità, vecchiaia e superstiti previsti dal regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, e dagli altri provvedimenti modificativi ed integrativi dello stesso.
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