Art. 9

LEGGE 31 marzo 1956, n. 293

In vigore dal 4 apr 1965
I contributi da versarsi per il trattamento di previdenza, di cui alla presente legge, sono i seguenti: a) un contributo, a carico dell'azienda, pari alle seguenti aliquote percentuali delle retribuzioni degli iscritti: per il periodo dal 1 gennaio 1949 al 31 dicembre 1955, 9 per cento; per il periodo dal 1 gennaio 1956 al 31 dicembre 1958, 12 per cento; per il periodo dal 1 gennaio 1959 al 31 dicembre 1963, 14,50 per cento; per il periodo dal 1 gennaio 1964 al 31 dicembre 1968, 16,50 per cento; per il periodo dal 1 gennaio 1969 al 31 dicembre 1973, 17,50 per cento; per il periodo dal 1 gennaio 1974 al 31 dicembre 1978, 18 per cento; per gli anni successivi, 19 per cento; b) un contributo, a carico dell'iscritto, pari al 4 per cento della retribuzione, a decorrere dal 1 gennaio 1949. COMMA ABROGATO CON DALLA L. 17 MARZO 1965, N. 144 . Il Fondo è anche alimentato dagli interessi sulle disponibilità di esso, da donazioni, lasciti e da qualsiasi altro provento spettante al Fondo per qualsiasi titolo, comprese le multe e le ammente.
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