Art. 12

LEGGE 31 marzo 1956, n. 293

In vigore dal 12 mag 1956
Le aziende hanno l'obbligo di provvedere al versamento dei contributi indicati nel precedente sia per la parte a loro carico sia per quella a carico dei lavoratori, e sono autorizzate a rivalersi del contributo a carico di questi ultimi mediante trattenute sulla retribuzione ad essi spettante.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1956-03-31;293#art-12

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo