Art. 12
LEGGE 31 marzo 1956, n. 293
In vigore dal 12 mag 1956
Le aziende hanno l'obbligo di provvedere al versamento dei contributi indicati nel precedente sia per la parte a loro carico sia per quella a carico dei lavoratori, e sono autorizzate a rivalersi del contributo a carico di questi ultimi mediante trattenute sulla retribuzione ad essi spettante.
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