Art. 11

LEGGE 31 marzo 1956, n. 293

In vigore dal 12 mag 1956
Entro il 31 dicembre 1962, il contributo di cui al precedente può essere variato, in relazione al fabbisogno del Fondo ed alle risultanze di gestione, mediante decreto del Presidente della Repubblica emanato su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con quello per il tesoro, sentito il Comitato di cui al precedente .
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