Art. 15
LEGGE 31 marzo 1956, n. 293
In vigore dal 12 mag 1956
Ogni cinque anni l'Istituto nazionale della previdenza sociale compila il bilancio tecnico del Fondo e lo sottopone al Comitato di cui al precedente , dandone comunicazione al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
Il primo bilancio tecnico sarà compilato sulla base della situazione accertata alla data del 31 dicembre 1955.
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