Art. 17
LEGGE 31 marzo 1956, n. 293
In vigore dal 2 mar 1963
L'ammontare annuo della pensione è pari a tanti trentacinquesimi dell'80 per cento della retribuzione annua per la quale è stato
versato il contributo al Fondo, per quanti sono gli anni di contribuzione al Fondo medesimo, fino ad un massimo di trentacinque.
La retribuzione annua di cui al comma precedente va determinata ragguagliandogli elementi della retribuzione alla media dell'ultimo semestre per il quale è stato versato il contributo ad Fondo.
L'ammontare annuo della pensione è maggiorato del 10 per cento per ogni figlio a carico del pensionato di età non superiore ai 18 anni, o ai 21 se studente, o di età superiore se inabile al lavoro.
Nel caso di invalidità per causa di servizio la relativa pensione non potrà essere inferiore alle seguenti percentuali della retribuzione annua, per la quale è stato versato il contributo al Fondo, determinata secondo quanto previsto nel secondo comma del presente articolo:
a) 50 per cento della retribuzione fino ad una anzianità contributiva inferiore agli anni 12 nel caso di invalidità di grado pari o inferiore al 90 per cento
b) 80 per cento della retribuzione per una anzianità contributiva pari o superiore agli anni 12, nel caso di invalidità, di grado pari o inferiore al 90 per cento;
c) 100 per cento della retribuzione, qualunque sia l'anzianità contributiva, nel caso di invalidità di grado superiore al 90 per cento.
L'iscritto con almeno 25 anni di contribuzione al Fondo, il quale cessi dal servizio non per invalidità prima del compimento del 65° anno di età, se uomo e del 63° se donna, ma rispettivamente dopo il compimento del 60° anno e del 58° anno, ha diritto alla liquidazione anticipata della pensione di anzianità con le seguenti riduzioni:
del 21 per (cento, ove l'iscritto non abbia compiuto i 61 anni se uomo, ed i 59 se donna;
del 17 per cento, ove l'iscritto abbia compiuto i 61 anni se uomo, ed i 59 se donna, ma non ancora, rispettivamente, i 62 ed i 60 anni del 13,50 per cento, ove l'iscritto abbia compiuto i 62 anni se uomo, ed i 60 anni se donna, ma non ancora rispettivamente, i 63 ed i 61 anni del 10,50 per cento ove l'iscritto abbia compiuto i 63 anni se uomo, ed i 61 se donna, ma non ancora rispettivamente, i 64 ed i 62 anni;
del 7,50 per cento, ove l'iscritto abbia compiuto i 64 anni se
uomo, ed i 62 se donna, ma non ancora, rispettivamente, i 65 ed i 63.
Le riduzioni di cui sopra non si applicano nel caso in cui la
risoluzione del rapporto avvenga dopo il compimento del 35° anno di contribuzione.
Ogni anno di contribuzione oltre il 35°, che l'iscritto possa far valere anteriormente al compimento del 60° anno di età se uomo e del 58° se donna, darà diritto ad una maggiorazione della pensione nella misura dell'1 per cento, fino ad un massimo del 10 per cento.
L'iscritto che cessi dal servizio con almeno 40 anni di anzianità contributiva se uomo, o 37 se donna, ha diritto alla liquidazione della pensione per anzianità, anche se non abbia compiuto rispettivamente il 60° ed il 58° anno di età.
I periodi di contribuzione che l'iscritto possa far valere nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, derivanti da versamenti volontari a totale suo carico o da periodi di lavoro non riconosciuti utili agli effetti delle prestazioni del Fondo, danno diritto alle prestazioni previste all' della, legge 12 agosto 1962, n. 1338
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