Art. 21
LEGGE 31 marzo 1956, n. 293
In vigore dal 2 mar 1963
Le pensioni di invalidità o di anzianità, liquidate a norma del precedente , non possono essere di ammontare inferiore a lire 260.000 annue, escluse le maggiorazioni per i figli a carico.
Le pensioni ai superstiti, di cui all', non possono essere inferiori al predetto ammontare ridotto nelle misure percentuali fissate nello stesso .
In ogni caso le pensioni di cui ai comma precedenti non possono essere di importo inferiore al minimo previsto nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, maggiorate dei 10 per cento
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