Art. 23

LEGGE 31 marzo 1956, n. 293

In vigore dal 2 mar 1963
Cessa il diritto alla pensione: a) per il coniuge, quando contragga nuovo matrimonio; b) per il vedovo quando sia venuto meno lo stato di inabilità; c) per i figli, quando abbiano superato l'età di 18 anni (21 se studenti) o sia venuto meno lo stato di inabilità e per le figlie, anche prima degli anni 18, quando contraggano matrimonio. Alla vedova che cessa dal diritto alla pensione per sopravvenuto matrimonio spetta un assegno una tantum pari a due annualità di pensione .
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