Art. 23
LEGGE 31 marzo 1956, n. 293
In vigore dal 2 mar 1963
Cessa il diritto alla pensione:
a) per il coniuge, quando contragga nuovo matrimonio;
b) per il vedovo quando sia venuto meno lo stato di inabilità;
c) per i figli, quando abbiano superato l'età di 18 anni (21 se studenti) o sia venuto meno lo stato di inabilità e per le figlie, anche prima degli anni 18, quando contraggano matrimonio.
Alla vedova che cessa dal diritto alla pensione per sopravvenuto matrimonio spetta un assegno una tantum pari a due annualità di pensione
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