Art. 28

LEGGE 31 marzo 1956, n. 293

In vigore dal 15 nov 1996
L'iscritto che, senza aver maturato diritto a pensione, cessi dal prestare servizio o passi nella categoria dirigenti, può conservare la sua iscrizione al Fondo semprechè abbia almeno un anno di contribuzione e ne faccia richiesta, a pena di decadenza, entro un anno dalla cessazione dal servizio o dal passaggio nella categoria dirigenti. Può conservare l'iscrizione al Fondo anche l'iscritto che ottenga dall'azienda elettrica da cui dipende un periodo di sospensione del rapporto di lavoro ai sensi e per gli effetti dei contratti collettivi di lavoro, vigenti all'epoca della concessione, semprechè abbia almeno un anno di contribuzione, e ne faccia richiesta a pena di decadenza entro un anno dalla data in cui ha ottenuto la concessione di cui sopra. L'iscritto che intenda avvalersi della facoltà prevista nei due comma precedenti dovrà versare un contributo trimestrale pari a quello dovuto (complessivamente dalla azienda e dal dipendente) per un lavoratore in servizio di categoria ed anzianità pari a quella che l'iscritto aveva al momento della cessazione dal servizio, del passaggio nella categoria dirigenti o della concessione della sospensiva del rapporto. L'iscritto conserverà il diritto a tutte le prestazioni previste dalla presente legge riferite alla retribuzione sulla quale avrà pagato il contributo antecedente all'evento che ha dato diritto alla prestazione. (1) L'iscritto che alla cessazione dal servizio o all'atto del passaggio nella categoria dirigenti abbia già raggiunto almeno quindici anni di contribuzione o raggiunga tale limite con i successivi versamenti volontari di cui al comma precedente, può chiedere, entro un anno dalla cessazione dal servizio, o dal passaggio nella categoria dirigenti, o dal raggiungimento del limite di contribuzione suddetto, di sospendere i versamenti medesimi conservando, anche in tal caso, il diritto a tutte le prestazioni stabilite dalla presente legge. L'iscrizione al Fondo e assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti non possono in nessun caso coesistere per gli stessi periodi di tempo e per uno stesso rapporto di lavoro nè può effettuarsi la contemporanea prosecuzione volontaria dell'iscrizione e dell'assicurazione predette.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1956-03-31;293#art-28

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo