Art. 31

LEGGE 31 marzo 1956, n. 293

In vigore dal 12 mag 1956
I lavoratori indicati nel precedente , in servizio alla data del 1 gennaio 1949 e che non abbiano esercitato il diritto di opzione per la conservazione dei precedente trattamento previdenziale a norma del contratto collettivo 5 febbraio 1949, sul "trattamento di fine lavoro" dei lavoratori di aziende elettriche italiane, o che non abbiano ottenuto dalle aziende la liquidazione definitiva di cui all'accordo collettivo integrativo 13 luglio 1949, sono iscritti obbligatoriamente al Fondo, con effetto dalla predetta data del 1 gennaio 1949. Possono essere iscritti al Fondo anche i lavoratori in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge i quali, essendosi valsi del diritto di opzione, di cui al precedente comma, comunichino alle aziende di rispettiva appartenenza, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di rinunciare alla opzione stessa.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1956-03-31;293#art-31

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo