Art. 36
LEGGE 31 marzo 1956, n. 293
In vigore dal 12 mag 1956
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a prelevare dal Fondo di cui alla presente legge, per trasferirla all'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti, la differenza tra l'ammontare degli oneri derivanti ad essa assicurazione, al netto del concorso dello Stato, per le pensioni spettanti a decorrere dal 1 gennaio 1949 al lavoratori provenienti dalla categoria degli elettrici già pensionati alla data suddetta, nonchè per le quote di pensione corrisposto a decorrere dalla stessa data agli iscritti all', e l'ammontare delle contribuzioni afferenti al periodo anteriore al 1 gennaio 1949 per l'assicurazione generale obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti in favore degli iscritti al Fondo elettrici di cui all'.
Tale differenza sarà ammortizzata in un periodo di dieci anni con annualità costanti posticipate, al tasso del 4,50 per cento annuo.
La differenza stessa - qualora non resti capienza nei contributi dovuti al Fondo, detratti quelli annualmente necessari a coprire gli oneri del Fondo stesso - dovrà essere versata dalle aziende secondo modalità che saranno stabilite dal Comitato di cui al precedente .
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