Art. 39

LEGGE 31 marzo 1956, n. 293

In vigore dal 12 mag 1956
Con l'entrata in vigore della presente legge le aziende rimangono esonerate dalle prestazioni previdenziali previste dai contratti di lavoro nei confronti degli iscritti al Fondo, anche se relative a periodi di servizio prestato anteriormente al 1 gennaio 1949.
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