Art. 40

LEGGE 31 marzo 1956, n. 293

In vigore dal 12 mag 1956
Per quanto non è contemplato dalla presente legge, si intendono richiamate, in quanto applicabili, le norme del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, e successive modificazioni. In particolare si intendono richiamate, in quanto applicabili: a) le norme contenute negli articoli 81 e seguenti del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, per la prevenzione e la cura, della invalidità; b) la norma contenuta nell' della legge 4 aprile 1952, n. 218, per le prestazioni ed i contributi, concernente anche i privilegi e le esenzioni fiscali; c) le norme contenute negli della legge 4 aprile 1952, n. 218, intendendosi sostituito, per quanto concerne la devoluzione dei proventi delle pene pecuniarie, il Fondo istituito con la presente legge al Fondo adeguamento pensioni; d) le norme concernenti la prescrizione dei contributi e delle prestazioni; e) le norme contenute negli articoli 97, 98 e 99 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni, per la disciplina dei ricorsi e delle controversie relative ai provvedimenti concernenti la concessione delle prestazioni previste dalla presente legge ed, in genere, l'attuazione delle disposizioni della legge stessa, intendendosi sostituito al Comitato esecutivo dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, il Comitato amministratore del Fondo, previsto dall' della presente legge. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica, italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 31 marzo 1956 GRONCHI SEGNI VIGORELLI - MEDICI - MORO - ANDREOTTI Visto, il Guardasigilli: MORO
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