Art. 37

LEGGE 31 marzo 1956, n. 293

In vigore dal 12 mag 1956
Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aziende verseranno i contributi di cui ai precedenti , relativi alle retribuzioni corrisposte agli iscritti rispettivamente dal 1 gennaio 1949 e dallo inizio del primo periodo di paga successivo all'entrata in vigore della legge 4 agosto 1955, n. 692, alla data di entrata in vigore della presente legge, dopo averne detratto: a) l'importo dei contributi che, nei periodi di cui al precedente comma, esse hanno già versato all'Istituto nazionale della previdenza sociale, relativamente agli iscritti medesimi, per l'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti e per l'assistenza di malattia ai pensionati dell'assicurazione stessa. Detto importo di contributi dovrà essere trasferito dall'Istituto al Fondo; b) l'ammontare di eventuali anticipazioni corrisposte a titolo previdenziale agli iscritti di cui all' che abbiano acquisito diritto a prestazioni dal Fondo nel periodo suddetto, osservata la disposizione di cui all'ultimo comma dell'.
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