Art. 33
LEGGE 31 marzo 1956, n. 293
In vigore dal 12 mag 1956
Le quote di pensione relative al periodo 1 gennaio 1949-31 dicembre 1953 concernenti pensioni liquidate con decorrenza da data compresa nel periodo stesso, sono ridotte del 10 per cento.
La stessa riduzione deve essere operata sull'ammontare delle indennità la cui concessione sia causata da eventi verificatisi nel suddetto periodo.
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