Art. 38
LEGGE 31 marzo 1956, n. 293
In vigore dal 12 mag 1956
Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aziende invieranno all'Istituto nazionale della previdenza sociale, gestore del Fondo, un elenco dei propri dipendenti nonchè degli ex dipendenti che siano cessati dal servizio dopo il 31 dicembre 1948, per i quali sussista l'obbligo della iscrizione al Fondo, con indicazione delle generalità complete, della data di decorrenza della iscrizione al Fondo, dell'eventuale anzianità riconosciuta al sensi del precedente , nonchè dell'ammontare delle retribuzioni ad essi corrisposte a partire dal 1 gennaio 1949.
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