Art. 35
LEGGE 31 marzo 1956, n. 293
In vigore dal 12 mag 1956
Gli iscritti o i superstiti che abbiano conseguito o conseguano diritto a pensione a carico del Fondo ed abbiano, anteriormente al 1 gennaio 1949, maturato diritto a pensione in base alle norme dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, percepiranno, a partire dalla data di decorrenza della pensione a carico del Fondo, questa ultima pensione decurtata delle somme loro corrisposte, dalla medesima data, direttamente dall'Istituto nazionale della previdenza sociale a titolo di pensione nell'assicurazione obbligatoria predetta, per la quota relativa al periodo lavorativo espletato presso aziende elettriche tenute all'assicurazione del personale a norma della presente legge.
La pensione a carico del Fondo sarà inoltre decurtata delle anticipazioni eventualmente corrisposte dalle aziende a titolo previdenziale.
Per quegli iscritti o superstiti che abbiano maturato o maturino diritto a percepire dal Fondo l'indennità una volta tanto, anzichè la pensione, la decurtazione di cui al precedente comma verrà operata sull'ammontare di detta indennità.
Il Comitato di cui al precedente stabilirà le modalità secondo le quali il Fondo dovrà recuperare le anticipazioni concesse dalle aziende a titolo previdenziale, nonchè i ratei di pensione corrisposti direttamente dall'Istituto nazionale della previdenza sociale agli iscritti e al superstiti che, posteriormente al 31 dicembre 1948, abbiano maturato diritto a pensione in base alle norme dell'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti, per la quota relativa al periodo lavorativo espletato presso aziende elettriche tenute all'assicurazione del personale a norma della presente legge.
Ove le prestazioni corrisposte in base alla presente legge non siano sufficienti a coprire l'ammontare delle anticipazioni concesse dalle aziende, il maggior importo delle anticipazioni stesse resta a carico delle aziende medesime.
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