Art. 2

LEGGE 31 marzo 1956, n. 293

In vigore dal 12 mag 1956
Al Fondo sono iscritti obbligatoriamente, dopo aver superato il periodo di prova e con effetto dalla data di assunzione, i lavoratori delle aziende elettriche private con almeno 15 dipendenti, che siano addetti ai servizi tecnici, amministrativi e commerciali relativi all'esercizio degli impianti di produzione, trasformazione, trasporto e distribuzione di energia elettrica, nonchè gli addetti ad uffici permanenti di studio e progettazione di nuove costruzioni. L'iscrizione al Fondo dei lavoratori delle aziende con meno di 15 dipendenti, addetti ai servizi od uffici di cui al precedente comma, è disposta dal Comitato, di cui all', per tutti i dipendenti di ogni singola azienda, su richiesta dell'azienda stessa e dei lavoratori da essa dipendenti. Le aziende, il cui personale sia iscritto al Fondo, ai sensi e per gli effetti della presente legge, sono obbligate a mantenere l'iscrizione anche nell'ipotesi che intervengano successive variazioni nell'entità numerica del personale stesso e ad iscrivere inoltre i lavoratori che vengano da esse assunti anche successivamente alle intervenute variazioni.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1956-03-31;293#art-2

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo