Art. 3

LEGGE 31 marzo 1956, n. 293

In vigore dal 12 mag 1956
Sono esclusi dall'obbligo dell'iscrizione al Fondo i lavoratori aventi qualifica di dirigente, nonchè: a) i lavoratori cui sono affidati incarichi che non richiedano esclusività e continuità di prestazione a favore delle aziende; b) i lavoratori espressamente assunti per lavori di carattere eccezionale o transitorio di costruzione o di manutenzione straordinaria. Tali lavoratori, ove siano adibiti ai servizi od uffici indicati nell', primo comma, per un periodo continuativo di tempo superiore a quello stabilito come periodo di prova, sono obbligatoriamente iscritti al Fondo di previdenza a decorrere dalla data di assegnazione ai servizi medesimi. Per gli apprendisti si applicano le norme di cui alla legge 19 gennaio 1955, n. 25.
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