Art. 10

LEGGE 31 marzo 1956, n. 293

In vigore dal 12 mag 1956
Dalla data di inizio del primo periodo di paga successivo all'entrata in vigore della legge 4 agosto 1955, n. 692, le aziende ed i lavoratori iscritti al Fondo sono tenuti a versare al Fondo stesso, in aggiunta ai contributi di cui al precedente , quelli previsti dalla richiamata legge per l'assistenza di malattia ai pensionati di invalidità, vecchiaia e superstiti.
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