Art. 10 · LEGGE 31 marzo 1956, n. 293

Art. 10

LEGGE 31 marzo 1956, n. 293

In vigore dal 12 mag 1956
Dalla data di inizio del primo periodo di paga successivo all'entrata in vigore della legge 4 agosto 1955, n. 692, le aziende ed i lavoratori iscritti al Fondo sono tenuti a versare al Fondo stesso, in aggiunta ai contributi di cui al precedente , quelli previsti dalla richiamata legge per l'assistenza di malattia ai pensionati di invalidità, vecchiaia e superstiti.
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