Art. 12 · LEGGE 31 marzo 1956, n. 293

Art. 12

LEGGE 31 marzo 1956, n. 293

In vigore dal 12 mag 1956
Le aziende hanno l'obbligo di provvedere al versamento dei contributi indicati nel precedente sia per la parte a loro carico sia per quella a carico dei lavoratori, e sono autorizzate a rivalersi del contributo a carico di questi ultimi mediante trattenute sulla retribuzione ad essi spettante.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1956-03-31;293#art-12