Art. 4 · LEGGE 31 marzo 1956, n. 293

Art. 4

LEGGE 31 marzo 1956, n. 293

In vigore dal 12 mag 1956
A decorrere dal 1 gennaio 1949, per i servizi prestati presso le aziende indicate al precedente , il trattamento di cui alla presente legge assorbe e sostituisce i trattamenti di previdenza per invalidità, vecchiaia e superstiti previsti dal regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, e dagli altri provvedimenti modificativi ed integrativi dello stesso.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1956-03-31;293#art-4