Art. 30
LEGGE 23 marzo 1956, n. 136
In vigore dal 28 mar 1956
Nel primo comma dell'art. 47 del testo unico 5 aprile 1951, n. 203, le parole: "una frazione", sono sostituite con le seguenti: "una parte frazionaria eccedente i cinquanta centesimi".
Nel secondo comma sono soppresse le parole: "di croce".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1956-03-23;136#art-30