Art. 30 · LEGGE 23 marzo 1956, n. 136

Art. 30

LEGGE 23 marzo 1956, n. 136

In vigore dal 28 mar 1956
Nel primo comma dell'art. 47 del testo unico 5 aprile 1951, n. 203, le parole: "una frazione", sono sostituite con le seguenti: "una parte frazionaria eccedente i cinquanta centesimi". Nel secondo comma sono soppresse le parole: "di croce".
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