Art. 29
LEGGE 23 marzo 1956, n. 136
In vigore dal 28 mar 1956
Dopo l'art. 45 del testo unico 5 aprile 1951, n. 203, è inserito il seguente art. 45-bis:
"Appena compiute le operazioni previste dall'articolo precedente, il presidente dà inizio alle operazioni di scrutinio.
"Tali operazioni devono svolgersi senza interruzione ed essere ultimate entro le ore 14 del martedi".
Storico versioni
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