Art. 33

LEGGE 23 marzo 1956, n. 136

In vigore dal 28 mar 1956
Il secondo comma, dell'art. 50 del testo unico 5 aprile 1951, n: 203, è abrogato e sostituito dal seguente: "Qualora il numero dei votanti non abbia raggiunto la percentuale di cui al comma precedente, la elezione è nulla; è parimenti nulla, la elezione nei Comuni di cui all', qualora non sia risultata eletta più della metà dei consiglieri assegnati".
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