Art. 31

LEGGE 23 marzo 1956, n. 136

In vigore dal 28 mar 1956
L'art. 48 del testo unico 5 aprile 1951; n. 203, è abrogato e sostituito dal seguente: "Il voto di lista si esprime tracciando sulla scheda, con la matita, copiativa, un segno sul contrassegno corrispondente alla lista prescelta o nel rettangolo che lo contiene. "L'elettore può manifestare la preferenza esclusivamente per candidati della lista da lui votata. "Ogni elettore può esprimere preferenze per un numero di candidati non superiore a 4 per i Comuni in cui il numero dei consiglieri da eleggere è fino a 60, non superiore a 5 per i Comuni in cui il numero dei consiglieri da eleggere è di 80. "Il voto di preferenza si esprime scrivendo con la matita copiativa, nelle apposite righe tracciate a fianco del contrassegno della lista votata, il nome e cognome o il solo cognome dei candidati preferiti, compresi nella lista medesima. In caso di identità di cognome tra candidati, deve scriversi sempre il nome e il cognome e, se occorre, il numero d'ordine con il quale il candidato preferito è contrassegnato nella lista. "Qualora il candidato abbia due cognomi, l'elettore, nel dare la preferenza, può scriverne uno solo. La indicazione deve contenere entrambi i cognomi, quando vi sia possibilità, di confusione fra più candidati. Sono comunque, efficaci le preferenze espresse nominativamente in uno spazio diverso da quello posto a fianco del contrassegno votato, che si riferiscano a candidati della lista votata. "Sono nulle le preferenze nelle quali il candidato non sia designato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della stessa lista. "Sono inefficaci le preferenze peri candidati compresi in una lista diversa da quella votata. "Se l'elettore non ha indicato alcun contrassegno di lista, ma ha scritto una o più preferenze per candidati compresi tutti nella medesima lista, si intende che abbia votato la lista alla quale appartengono i preferiti. "Se l'elettore ha segnato più di un contrassegno di lista, ma ha scritto una o più preferenze per candidati appartenenti ad una soltanto di tali liste, il voto è attribuito alla lista cui appartengono i candidati indicati. "Le preferenze espresse in eccedenza al numero stabilito per il Comune sono nulle. "L'indicazione delle preferenze può essere fatta scrivendo, invece dei cognomi, i numeri con i quali sono Contrassegnati nella lista i candidati preferiti. Tali preferenze sono efficaci, purchè siano comprese nello spazio a fianco del contrassegno votato. "Se l'elettore non ha indicato alcun contrassegno di lista, ma ha espresso le preferenze mediante numeri nello spazio posto a fianco di un contrassegno, si intende che abbia votato la lista alla quale appartiene il contrassegno medesimo. "Le preferenze espresse in numeri sulla stessa riga sono nulle, se ne derivi incertezza: tuttavia sono valide agli effetti della attribuzione del voto di lista, a norma del comma precedente".
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