Art. 26

LEGGE 23 marzo 1956, n. 136

In vigore dal 28 mar 1956
L'art. 42 del testo unico 5 aprile 1951, n. 203, è abrogato e sostituito dal seguente: "Riconosciuta l'identità personale dell'elettore, il presidente stacca il tagliando del certificato elettorale comprovante l'esercizio del diritto di voto, da conservarsi in apposito plico, estrae dalla prima urna o dalla cassetta una scheda e la consegna all'elettore insieme con la matita copiativa, leggendo ad alta voce il numero scritto sull'appendice, che uno degli scrutatori o il segretario segna sulla lista elettorale della sezione, nell'apposita colonna, accanto al nome dell'elettore. Questi può accertarsi che il numero segnato sia uguale a quello della scheda. "L'elettore si reca nella cabina per compilare e piegare la scheda e dopo la restituisce al presidente, già piegata (e anche chiusa nei Comuni per quali è prevista la scheda di cui agli allegati C e D). Il presidente ne verifica l'autenticità esaminando la firma e il bollo e confrontando il numero scritto sull'appendice con quello scritto sulla lista, distacca l'appendice seguendo la linea tratteggiata e pone la scheda stessa nell'urna. "Uno dei membri dell'ufficio attesta che l'elettore ha votato, apponendo la propria firma accanto al nome di lui, nell'apposita colonna della lista. "Con la scheda, l'elettore deve restituire anche la matita. "Le schede mancanti dell'appendice o prive di numero, di bollo o della firma dello scrutatore non sono poste nell'urna e gli elettori che le hanno presentate non possono più votare. Tali schede sono vidimate immediatamente dal presidente e da almeno due scrutatori ed allegate al verbale, il quale fa anche menzione speciale degli elettori che, dopo ricevuta la scheda, non l'abbiano riconsegnata".
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