Art. 27

LEGGE 23 marzo 1956, n. 136

In vigore dal 28 mar 1956
L'art. 44 del testo unico 5 aprile 1951, n. 203, è abrogato e sostituito dal seguente: "La votazione deve proseguire 9 fino alle ore 22". A tale ora il presidente, ammessi a votare gli elettori che ancora si trovano nei locali del seggio: 1) provvede alla chiusura dell'urna contenente le schede votate e di quella contenente le schede autenticate da consegnare agli elettori; 2) procede alla formazione di un plico nei quale vanno riposti gli atti relativi alle operazioni già compiute ed a quelle da compiere nei giorno successivo; 3) cura che alle urne ed al plico vengano apposte le indicazioni della sezione, il bollo dell'ufficio nonchè la propria firma e quella di almeno due scrutatori e di qualsiasi altro elettore che voglia sottoscrivere. Nei Comuni di cui all' possono apporre la propria firma anche i rappresentanti delle liste dei candidati; 4) rinvia la votazione alle ore 7 del mattino successivo e provvede alla custodia della sala in maniera che nessuno possa entrarvi. Nei Comuni di cui all' è consentito ai rappresentanti di lista di trattenersi all'esterno della sala durante il tempo in cui questa rimane chiusa. "Le operazioni previste nel comma precedente devono essere eseguite nell'ordine indicato: dei compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi menzione nel verbale, nel quale si prenderà anche nota di tutti i reclami presentati, delle proteste e delle decisioni prese. "La mancanza di suggellazione delle urne, o della firma del presidente o di almeno due scrutatori sulla carta che chiude le urne stesse o la mancanza di formazione del plico di cui al n. 2) del secondo comma dal presente articolo producono la nullità delle operazioni elettorali. "Dopo la firma del verbale l'adunanza è sciolta immediatamente. "Alle ore 7 del giorno successivo, il presidente, ricostituito l'ufficio e constatata l'integrità dei mezzi precauzionali apposti agli accessi della sala e dei sigilli delle urne e dei plichi, dichiara riaperta, la votazione. "La votazione deve proseguire fino alle ore 14; gli elettori che a tale ora si trovano ancora nei locali del seggio sono ammessi a votare".
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urn:nir:stato:legge:1956-03-23;136#art-27

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