Art. 36

LEGGE 23 marzo 1956, n. 136

In vigore dal 28 mar 1956
L'art. 55 del testo unico 5 aprile 1951, n. 203, è abrogato e sostituito dal seguente: "La validità dei voti contenuti nella scheda deve essere ammessa ogni qualvolta se ne possa desumere la volontà effettiva dell'elettore, salvo il disposto dei commi seguenti. "Sono nulli i voti contenuti in schede: 1) che non sono quelle di cui agli allegati A) e B) o non portano il bollo o la firma richiesti dall'art. 41; 2) che presentano scritture o segni tali da far ritenere in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto; 3) nelle quali l'elettore ha espresso voti per un numero di candidati superiore a quello per cui ha diritto di votare, a meno che il voto sia stato espresso sul contrassegno di una lista e siano stati segnati nomi di candidati di altre liste. In tale ipotesi, sono validi soltanto i voti per i candidati della lista alla quale si riferisce il contrassegno votato. "I segni di voto posti accanto a nomi di candidati compresi in una lista votata sul contrassegno si considerano come non apposti".
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