Art. 7
LEGGE 4 agosto 1955, n. 691
In vigore dal 2 set 1955
La concessione dei mutui previsti dalla presente legge, disposta in favore dei proprietari delle aziende di cui alla lettera a) dell', è subordinata alla iscrizione di ipoteca di primo grado, a favore degli Istituti di credito indicati nel precedente sugli immobili per i quali detti mutui vengono concessi.
Per i mutui previsti dalla lettera b) dell', da concedersi ai gestori delle aziende non proprietari dell'immobile, qualora non sia possibile la concessione di ipoteca sull'immobile stesso o su altri immobili di proprietà dei medesimi o di terzi, può essere sufficiente la prestazione di altre adeguate garanzie, quali deposito di titoli, fidejussioni di banche, enti, società, e persone, polizze assicurative e simili. La capienza di tali garanzie sarà vagliata dall'Istituto concedente il prestito.
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