Art. 10

LEGGE 4 agosto 1955, n. 691

In vigore dal 2 set 1955
I mutui di cui alla lettera a) dell', per quanto riguarda la costruzione di nuovi edifici alberghieri, saranno concessi per opere da iniziarsi dopo l'entrata in vigore della presente legge. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 4 agosto 1955 GRONGHI SEGNI - VANONI - GAVA - ANDREOTTI - MORO - ROMITA - CORTESE Visto, il Guardasigilli: MORO
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