Art. 9

LEGGE 4 agosto 1955, n. 691

In vigore dal 2 set 1955
Gli immobili finanziati ai sensi della presente legge sono vincolati alla destinazione per uso alberghiero. Il vincolo è reso pubblico mediante trascrizione presso il competente Ufficio dei registri immobiliari a carico dei beneficiari, previa l'osservanza di quanto prescrive il primo comma dell'art. 16 del regio decreto legislativo 29 maggio 1946, n. 452. Il Commissario per il turismo può tuttavia autorizzare, con proprio decreto e sentita la Commissione prevista dal precedente il mutamento della destinazione quando sia documentata l'impossibilità o la non convenienza della destinazione stessa: il mutamento della destinazione è subordinato alla estinzione totale anticipata del mutuo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1955-08-04;691#art-9

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo