Art. 8
LEGGE 4 agosto 1955, n. 691
In vigore dal 2 set 1955
Per gli atti e i contratti di mutuo occorrenti per la esecuzione delle opere finanziate dagli Istituiti di cretido previsti nel precedente , anche per quanto riguarda le agevolazioni fiscali ed altri benefici, si osservano le stesse disposizioni vigenti sul credito fondiario, con le deroghe alle disposizioni medesime stabilite dalle norme che regolano i mutui della sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico, istituita presso la Banca nazionale del lavoro.
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