Art. 3

LEGGE 4 agosto 1955, n. 691

In vigore dal 2 set 1955
Le somme affluite al Fondo ai sensi del precedente articolo sono depositate in conto corrente fruttifero presso la Tesoreria centrale dello Stato e sono anticipate agli Istituti di credito di cui al successivo , per la somministrazione dei mutui con l'osservanza delle norme da stabilirsi nelle convenzioni previste dallo stesso . I prelevamenti dal conto hanno luogo su ordinativi di pagamento emessi dal Commissariato per il turismo, vistati dalla competente Ragioneria centrale.
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