Art. 2

LEGGE 4 agosto 1955, n. 691

In vigore dal 2 set 1955
Il Fondo previsto dal precedente articolo è alimentato: a) dalla somma di lire 1000 milioni da stanziarsi sullo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro - Presidenza del Consiglio dei Ministri - Commissariato per il turismo - per ciascuno degli esercizi dal 1955-56 al 1959-60; b) dalle quote di ammortamento per capitale ed interessi relativi ai mutui concessi in applicazione della presente legge, e della leggi 29 luglio 1949, numero 481, e 28 giugno 1952, n. 677; c) a decorrere dall'esercizio 1957-58 fino all'esercizio 1970-71, dagli stanziamenti di cui all' del regio decreto legislativo 29 maggio 1946, n. 452, e successive modificazioni, ridotti - a modifica di quanto stabilito dal secondo capoverso dell', lettera a), della legge 29 luglio 1949, n. 481 -- della somma occorrente per provvedere ai pagamenti previsti dall', n. 1, del suindicato regio decreto legislativo 29 maggio 1946, n. 452; d) dalle disponibilità che possono verificarsi sui fondi di cui al regio decreto legislativo 29 maggio 1946, n. 452, al decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 339, ed alle leggi 29 luglio 1949, n. 481, e 28 giugno 1952, n. 677, nonchè dai recuperi disposti a qualsiasi titolo sulle provvidenze concesse in base a detti provvedimenti legislativi e alla presente legge; e) dagli interessi prodotti dalle disponibilità giacenti nel Fondo; f) dalle somme derivanti da eventuali estinzioni anticipate dei finanziamenti disposti ai sensi della presente legge e dei provvedimenti legislativi citati nelle precedenti lettere.
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