Art. 6

LEGGE 4 agosto 1955, n. 691

In vigore dal 14 ago 1957
I mutui sono concessi per un importo non superiore al 50 per cento della spesa occorrente per l'esecuzione delle opere di cui alla lettera a) dell' e di quelle relative alla parte muraria dell'ammodernamento, compresi gli impianti fissi, per un limite massimo di 250 milioni, e per un ammontare non eccedente il 25 per cento del costo dell'arredamento e delle attrezzature, per un limite massimo di 25 milioni. Sulle somme mutuate è dovuto l'interesse del 3,25 per cento, che affluisce al Fondo, e lo 0,75 per cento a favore degli Istituti di credito indicati nel precedente articolo, a titolo di corrispettivo delle spese di amministrazione.
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