Art. 6
LEGGE 4 agosto 1955, n. 691
In vigore dal 14 ago 1957
I mutui sono concessi per un importo non superiore al 50 per cento della spesa occorrente per l'esecuzione delle opere di cui alla lettera a) dell' e di quelle relative alla parte muraria dell'ammodernamento, compresi gli impianti fissi, per un limite massimo di 250 milioni, e per un ammontare non eccedente il 25 per cento del costo dell'arredamento e delle attrezzature, per un limite massimo di 25 milioni.
Sulle somme mutuate è dovuto l'interesse del 3,25 per cento, che affluisce al Fondo, e lo 0,75 per cento a favore degli Istituti di credito indicati nel precedente articolo, a titolo di corrispettivo delle spese di amministrazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1955-08-04;691#art-6