Art. 1
LEGGE 4 agosto 1955, n. 691
In vigore dal 3 set 1959
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
È costituito presso il Commissariato per il turismo, che ne cura la gestione, un Fondo di rotazione destinato:
a) alla concessione di mutui venticinquennali per la costruzione, la ricostruzione, l'ampliamento e l'adattamento di immobili ad uso di alberghi e di pensioni a tipo alberghiero;
b) alla concessione di mutui di durata non superiore a dieci anni per l'arredamento delle aziende di cui alla precedente lettera a), nonchè per l'ammodernamento e il rinnovo dell'arredamento di alberghi e pensioni a tipo alberghiero esistenti.
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