Art. 7

LEGGE 20 giugno 1955, n. 519

In vigore dal 16 lug 1955
Nei concorsi per la nomina a procuratore aggiunto, sono preferiti, a parità di merito, i candidati che abbiano compiuto il prescritto periodo di pratica forense presso l'Avvocatura dello Stato. Si applicano, in mancanza, le disposizioni generali sui titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi. Coloro che per due volte non abbiano conseguito la idoneità nell'esame di concorso anzidetto, non sono ammessi ai concorsi ulteriori. Le funzioni di segretario della Commissione esaminatrice possono essere affidate anche ad un procuratore dello Stato.
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