Art. 10
LEGGE 20 giugno 1955, n. 519
In vigore dal 16 lug 1955
L'allegata tabella sostituisce per quanto riguarda i procuratori dello Stato, la tabella annessa al decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 155.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1955-06-20;519#art-10