Art. 6

LEGGE 20 giugno 1955, n. 519

In vigore dal 16 lug 1955
Nel primo comma dell' del decreto legislativo 8 marzo 1945, n. 102, sono soppresse le parole "di grado non inferiore al quarto". Non possono essere collocati fuori ruolo gli avvocati dello Stato che non abbiano effettivamente esercitato inizialmente, almeno per un triennio, le funzioni di istituto. La posizione di fuori ruolo non può avere durata superiore a tre anni consecutivi e non è consentito il ricollocamento fuori ruolo se non dopo almeno due anni di effettivo servizio di istituto. Gli avvocati dello Stato attualmente fuori ruolo, che abbiano già compiuto, o che compiranno, un triennio in tale posizione, potranno esservi mantenuti per non oltre sei mesi rispettivamente a decorrere dalla entrata in vigore della presente legge, o dal compimento del triennio.
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