Art. 11
LEGGE 20 giugno 1955, n. 519
In vigore dal 16 lug 1955
All'onere annuo di lire 56.000.000 derivante dall'attuazione della presente legge, si farà fronte con riduzione di uguale importo dei fondi iscritti al capitolo n. 516 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1954-55 e corrispondente dell'esercizio 1955-56.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio,
TABELLA
Procuratori dello Stato
Numero
Qualifica dei posti
Procuratori capo.......................................... 10
Procuratori............................................... 20
Sostituti procuratori..................................... 20
Procuratori aggiunti...................................... 10
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60
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La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 20 giugno 1955
GRONCHI
SCELBA - GAVA
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO
Storico versioni
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