Art. 9
LEGGE 20 giugno 1955, n. 519
In vigore dal 16 lug 1955
Gli attuali sostituti procuratori capo sono iscritti nella qualifica di procuratore capo secondo l'ordine di anzianità.
Ad essi è attribuito, a decorrere dalla entrata in vigore della presente legge, il trattamento economico previsto dal secondo comma dell'articolo precedente, computando come conseguita nella nuova qualifica l'anzianità da essi raggiunta nella qualifica di sostituto procuratore capo.
Gli attuali procuratori di prima classe assumono la qualifica di procuratore.
Gli aggiunti procuratori di prima e di seconda classe, attualmente in servizio, assumono la qualifica di procuratore aggiunto ed è ad essi attribuito lo stipendio relativo.
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